Art. 3.
(Norme in materia di bilancio dello Stato).

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2008 l'ammontare complessivo delle spese correnti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, non può essere superato per i cinque anni successivi, fermo restando che l'eventuale aumento delle spese obbligatorie deve trovare una correlata copertura attraverso la riduzione di altre spese correnti.